Sanzioni amministrative

Altre due Regioni e una Provincia autonoma hanno provveduto a istituire e regolamentare la figura del garante per l’infanzia e l’adolescenza.
La provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata e l’Umbria.

I tre interventi normativi sono tutti finalizzati a istituire una figura autonoma e indipendente che si ponga a garanzia dei diritti dei minori e che nella sua attività si ispiri ai principi dettati dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali in materia.
Anzi, deve essere ricordato che è proprio in attuazione degli impegni assunti con le convenzioni internazionali che lo Stato italiano ha assunto l’impegno di istituire una figura di garanzia per i minori.

Nelle tre leggi in commento si prevede che – in sintonia con quanto stabilito nelle altre regioni – l’elezione del garante per l’infanzia e l’adolescenza sia di competenza del Consiglio (regionale o provinciale) che dovrà scegliere la persona cui affidare questo delicato incarico.

Al garante è assegnato essenzialmente il duplice compito di promuovere una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che porti al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti e di intervenire in casi specifici nei quali ci siano minori che abbiano bisogno di essere tutelati.