Affidamento dei figli
L’affidamento dei figli in caso di divorzio è disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006.
Il principio fondamentale:
– in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quindi, in ambito di divorzio il giudice deve valutare attentamente e prioritariamente la possibilità che i figli minorenni restino affidati ad entrambi i genitori tramite un “affidamento condiviso” oppure a quale dei genitori i figli siano affidati: “affidamento esclusivo”.
Sono determinati anche dal giudice, i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore. Fissa la misura e i modi con cui giascun coniuge deve contribuire al mantenimento dei figli, alla loro educazione così come alla loro cura ed istruzione.<
Il genitore affidatario avrà la podestà sui figli oltre all’amministrazione legale sui loro bene; il genitore non affidatario, invece, conserva:
– l’obbligo/diritto di mantenere e istruire i figli;
– a versare l’assegno di mantenimento corrisposto mensilmente, e le spese ritenute straordinarie ( ricreative, scolastiche , sportive…) L’importo dell’assegno deve essere rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni quando non abbiano adeguati redditi propri.