Assegno di divorzio

Assegno divorzile
Esso ha natura complessa, infatti possiede:
– una componente risarcitoria: bisogna accettare la causa che determina una rottura delrapporto;
– una componente assistenziale: si necessita, quindi, di valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
– una componente compensativa: in questo caso bisogna valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
L’assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti. Il versamento dell’assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. 
L’assegno di divorzio ha natura diversa dall’assegno di mantenimento e da quello alimentare (concessi in sede di separazione e che quindi presuppongono l’esistenza e la persistenza del rapporto coniugale); ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale.
L’assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere richiesto pure successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell’ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).
L’assegno può essere oggetto di rinuncia, ma se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.
L’assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Se l’assegno viene versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell’ex coniuge, potrà ottenere una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.
Qualora sia liquidato in un’unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio.
L’assegno si estingue:
– al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze;
– o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.
Qualora l’obbligato non versi l’importo stabilito è possibile agire nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto. Può essere oggetto di pignoramento anche lo stipendo o la pensione dell’obbligato
Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro di beni del coniuge obbligato.