La separazione consensuale
La separazione consensuale: marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Essa non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione:
– mantenimento del coniuge debole;
– diritti patrimoniali;
– diritti di visita e mantenimento della prole;
– assegnazione della casa coniugale.
Inizia con il deposito del ricorso che può anche avvenire in assenza di un avvocato, in tuttii tribunali.
Una volta stabilita la data dell’udienza, i coniugi devono personalmente comparire per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dinanzi al presidente del tribunale.
Il presidente del tribunale adotterà gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. È dalla data di tale udienza che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.
In un secondo momento, se gli accordi sono ritenuti non pregiudizievoli ed equi per entrambi i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con il “decreto di omologa”, così determina di diritto la separazione.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale possono comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.