La separazione giudiziale

La separazione giudiziale avviene nel caso in cui tra i coniugi non vi è accordo e di conseguenza non può esserci una separazione consensuale. La separazione legale può essere richiesta, quindi, anche da un solo coniuge.

Nella prima udienza c’è la comparizione personale obbligatoria dei coniugi davanti al presidente del tribunale. La comparizione avviene con le stesse modalità della separazione consensuale.
Anche in questo caso, il presidente del tribunale, se ritiene necessario, adotterà i provvedimenti urgenti a tutela del coniuge debole ovvero della prole.
Il procedimento si svolgerà secondo le forme del “rito ordinario” ed il provvedimento emesso a conclusione dell’iter ha la forma di sentenza.

Nell’ambito del divorzio è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, tramite l’accertamento della violazione degli obblighi proprio del matrimonio (tutela della prole, questioni inerenti al fedeltà dei coniugi).
Se il giudice riconosce l’addebito a carico di uno dei coniugi, quest’ultimo perde il diritto ad ottenere il mantenimento ovvero la maggior parte dei diritti successivi.

Già in prima udienza, è riconosciuta l’immediata possibilità di dichiarare, con sentenza non definitiva, la separazione tra i coniugi.
In questo modo è possibile proseguire con il procedimento per decidere i soli aspetti controversi.
Questo permette di richiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva che regola e disciplina i rapporti tra i coniugi.

La separazione giudiziale, può essere trasformata in separazione consensuale, anche in corso di causa.
Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.

Le condizioni stabilite in sede di separazione legale possono essere modificate o revocate qualora intervengano nuovi fatti che cambino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con la prole.