Questioni patrimoniali nella separazione

La separazione, consensuale e giudiziale, determina principalmente lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni.

– Per quanto riguarda i beni acquistati prima del matrimonio e quelli personali la legge dichiara che questi restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario.
Se al momento della celebrazione matrimoniale, o in seguito, è stato adottato il regime di separazione legale dei beni, i beni restano di proprietà esclusiva del coniuge intestatario.
In ogni caso sono fatti salvi tutti i provvedimenti indispensabili all’interesse della prole. 

– In presenza di un procedimento di separazione giudiziale  si ha lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di proprietà comune o esclusiva dei coniugi.

– In ambito di separazione consensuale, i coniugi, attraverso un accordo omologato successivamente dall’autorità giudiziaria, regolamentano i loro rapporti che possono avere come oggetto: la divisione di beni comuni, l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.  

– Con la separazioni non viene meno lo status giuridico di coniuge, e per questo motivo a chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità.

– Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato.

Assegno di mantenimento
– Al momento della separazione, il giudice può stabilire che il coniuge, che non abbia un reddito proprio adeguato e che non si possa a lui addebitare la colpa della separazione, riceva dall’altro coniuge un assegno di mantenimento (art 156, 1º comma, C.c.).

– In caso di inadempimento,l ‘assegno può essere ordinato a terzi, oppure può essere ordinato il sequestro dei beni del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento.
– Tale assegno deve garantire lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre se il coniuge obbligato possa effettivamente trovarsi nelle condizioni economiche necessarie per tale obbligo; l’assegno di mantenimento viene corrisposto mensilmente. Il coniuge può rifiutare di accettare l’assegno.

– Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può essere revocato e modificato qualora intervengano nuovi fatti e visiano giustificati i motivi di tale cambiamento.

– Il coniuge a cui è addebitata la separazione ha diritto agli alimenti nel caso si trovi in uno stato di particolare povertà ed indigenza (art 156, 3º comma, C.c.).Non ha diritto al mantenimento.

Abitazione familiare: l’assegnazione
– L’abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, valutando sempre l’interesse della prole stessa se ve ne sono, e comunque sempre valutando prioritariamente l’interesse della prole stessa.

– La casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi, qualora non vi siano figli.

– Se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile.
– Se di proprietà esclusiva, sarà di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.

– Il diritto al godimento della casa familiare viene meno:
– nel caso che il coniuge assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare;
– conviva more uxorio;
– contragga nuovo matrimonio.

Affidamento dei figli
L’affidamento dei figli segue il principio fondamentale secondo cui, in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha il pieno diritto di mantenere e conservare un rapporto con entrambi i genitori; dio rivevere ogni tipo di cura (economica, morale), di aver dirittto all’educazione e istruzione da entrambi, e di conservare  importanti e significativi rapporti  con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Pertanto il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori “affidamento condiviso” oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati “affidamento esclusivo“, sempre nell’assoluto interesse della prole.

– Il giudice dispone i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore; fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento e alla cura totale.

-Il genitore non affidatario conserva l’obbligo e nello stesso tempo il diritto, di istruire mantenere ed educare i propri figli

– Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

– Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.

– Oltre all’assegno di mantenimento mensile devono essere date anche le somme relative a spese straordinarie come quelle mediche, sportive, ricreative, scolastiche. L’importo è valutato ogni anno secondo gli indici Istat.

– Anche per i figli maggiorenni c’è la possibilità di ricevere un assegno qualora si trovino in una posizione economica inadeguata