L’adozione

Nel nostro ordinamento, sono previste oggi tre forme di adozione: l’adozione piena o legittimante, quella nei casi particolari e quella delle persone maggiori di età (l’unica che ricalchi l’originario istituto). L’adozione in casi particolari e quella dei maggiori di età rappresentano, oramai, delle ipotesi residuali e di scarsa applicazione pratica.

L’adozione in casi particolari è ammessa per ipotesi previste dall’art. 44 della legge sulle adozioni (l. n. 183 del 1984):
– quando il minore sia orfano e l’adottante sia un parente entro il sesto grado o un estraneo che ha stabilito con il minore un rapporto stabile e duraturo, precedente alla morte dei genitori;
– quando l’adottante sia coniuge del genitore del minorenne;
– quando il minore abbia gravi handicap e sia orfano di entrambi i genitori;
– quando ricorre l’impossibilità dell’affidamento preadottivo.

Ha come finalità quella di assicurare assistenza morale e materiale al minore che ne sia sprovvisto o per il quale non vi sia piena tutela.
Si tratta dell’unico caso in cui la legge italiana consente l’adozione anche a chi non è coniugato, con l’unica limitazione riguardante l’età relativamente solo al limite minimo di diciott’anni di differenza tra adottante e adottato.

Tale richiesta di adozione può essere avanzata, altresì, da chi ha già dei figli, purché sia ritenuto idoneo moralmente e materialmente ad occuparsi del minore.

È richiesto, oltre al consenso dell’adottante e quello dell’adottato che abbia compiuto i quattordici anni, quello del coniuge e degli ascendenti dell’adottante. Il consenso può sempre essere revocato fino al momento dell’emanazione della sentenza.

Il Tribunale per i Minorenni nel procedimento camerale che si instaura verifica l’esistenza dei presupposti, le condizioni legislativamente previste e dell’effettiva possibilità di una reale convivenza tra adottante e adottato; poi, sentito il Pubblico Ministero, pronuncia sentenza con cui accoglie o rigetta la richiesta.

Con l’adozione in casi particolari, l’adottante assume gli obblighi di assistenza, istruzione e mantenimento nei riguardi dell’adottato, la titolarità e l’esercizio della potestà genitoriale su di lui, ma non l’usufrutto legale sui suoi beni; ha l’obbligo di effettuare l’inventario dei beni del minori con poteri in tutto e per tutto coincidenti con quelli del tutore.

L’adottato, invece, conserva diritti e obblighi nei confronti della famiglia originaria e, contemporaneamente, li acquista verso quell’adottiva. Ha diritto di successione sia rispetto alla famiglia naturale sia rispetto a quell’adottiva; conserva il cognome originario, ma con l’anteposizione di quello dell’adottante; pur nella permanenza dei divieti matrimoniali, non ha rapporti giuridici con i parenti dell’adottante (ma la regola vale anche per l’adottante che non diventa parente dei parenti dell’adottato).

Lo stato di figlio adottivo può essere revocato giudizialmente per indegnità dell’adottato (art. 51 della legge sulle adozioni), quando questi abbia commesso dei gravi delitti nei confronti dell’adottante o della sua famiglia ovvero può essere revocato per indegnità dell’adottante (art. 52 l. n. 183 del 1984) ovvero su richiesta del Pubblico Ministero quando vi sia violazione degli obblighi gravanti sugli adottanti.

Anche l’adozione di persone maggiori di età non fa sorgere alcun rapporto di filiazione legittima,ma una relazione di filiazione adottiva verso un maggiorenne.

Essa comporta l’assunzione del cognome dell’adottante davanti a quello originario dell’adottato, l’acquisto di diritti successori in capo all’adottato e non viceversa, l’assunzione del reciproco obbligo degli alimenti e la conservazione dello status, dei diritti e degli obblighi dell’adottato nei confronti della famiglia di origine, senza che si instaurino rapporti di parentela (e viceversa).

L’art. 291 c.c. stabilisce quali requisiti soggettivi per questa forma di adozione il compimento dei 35 anni di età da parte dell’adottante; la differenza di almeno diciotto anni tra adottante e adottato, ma l’assoluta carenza in capo all’adottante, seppur sposato, di discendenza legittima o legittimata.

La richiesta di adozione deve essere presentata dall’adottante presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza del richiedente. L’autorità giudiziaria deve accertare, oltre all’esistenza dei presupposti normativamente previsti, se l’adozione è vantaggiosa per l’adottando, se l’adottante e l’adottando abbiano prestato il consenso e, infine, se l’eventuale coniuge dell’adottante e dell’adottando, nonché gli ascendenti dell’adottando abbiano prestato il loro assenso.

Il consenso all’adozione può essere revocato fino all’emanazione della sentenza di adozione.

La sentenza di adozione (art. 313 c.c.) può essere impugnata dal Pubblico Ministero, dall’adottato o dall’adottante innanzi alla Corte di Appello entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

Anche l’adozione dei maggiori di età, come quella per i casi particolari, può essere revocata per indegnità dell’adottante o dell’adottato (artt. 306 – 307 c.c.) con sentenza del Tribunale.

Accanto a queste ipotesi particolari vi è poi la vera e propria adozione (c.d. Adozione Piena) che si viene a creare tra soggetti non legati da vincoli di sangue, recidendo ogni legame dell’adottato con la sua famiglia di origine con lo scopo principale di tutelare i minori abbandonati, orfani o che non ricevano una sufficiente assistenza dalla propria famiglia.

Il figlio adottato acquista lo status di figlio legittimo, assume il cognome del padre adottivo e solo dopo aver raggiunto i venticinque anni – o i diciotto quando sussistano gravi e comprovati motivi inerenti alla sua salute psicofisica – l’adottato può accedere alle informazioni relative alle sue origini e alla identità dei suoi genitori naturali.
Il figlio perde, come si è detto, tutti i legami con la famiglia biologica. Permangono solo i divieti matrimoniali.

I presupposti soggettivi richiesti dall’art. 6 della legge 183/84 per gli adottanti sono:
– l’essere sposati da almeno tre anni, senza che tra i due coniugi vi sia separazione anche solo di fatto.
– Entrambi i coniugi devono richiedere l’adozione.
– I futuri genitori devono essere considerati moralmente e materialmente idonei ad educare ed istruire il minore;
– Devono avere almeno 18 e non più di 45 anni di differenza di età con l’adottato.
– L’art. 7 della legge sulle adozioni come modificato dalla legge n. 149 del 2001 stabilisce, poi, che l’adottato deve essere un minore che si trovi nella condizione di stato di abbandono per il quale il Tribunale per i Minorenni abbia dichiarato lo stato di adottabilità.