Come si diventa affidatari

– Possono offrire la disponibilità all’affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli o senza e anche singole persone.

– L’affidamento può essere a parenti o a terzi intendendo, cioè, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela.

– Non sono fissati importanti vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.
– Occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza, per offrire la propria disponibilità e il proprio desiderio ad essere affidatari.

– I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disposte e disponibili all’affidamento, al fine di poter recuperare informazioni circa l’effettiva corrispondenda tra le caratteristiche e l’idoneità di tale famiglia e le caratteristiche del bambino bisognoso di cure morali affettive e materiali.

– Alla famiglia affidataria riconosciuta dai servizi sociali territoriali spetta un contributo economico mensile e una copertura assicurativa.

– Il contributo economico può essere di entità ridotta e determinato dopo un’accurata valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi sociali territoriali nel caso di affidamento a parenti.

– La legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari. Prevede, inoltre, altre misure di sostegno che comprendono la possibilità di particolari rimborsi spese.

– Sul territorio esistono gruppi di Auto-aiuto, in cui è possibile trovare confronto e sostegno, preparazione e informazioni utili per per l’affidatario e per i bambini e gli adolescenti in affido.

MISURE DI SOSTEGNO:

Rimborso spese agli affidatari:
La legge prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria. Tali misure riguardano anche un rimborso a favore della stessa. Il rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento.

Contributo mensile:
La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso svincolato dal reddito
Le possibili variazioni del contributo possono essered eterminate sia da decisione delle singole amministrazioni sia dalla natura dell’impegno richiesto alla famiglia affidataria.

Assegni familiari:
In base alla normativa vigente secondo la legge 149/01, art. 38, comma, il Giudice può disporre che gli assegni familiari siano emessi in favore dell’affidatario.

Assicurazione:
I minori in affidamento sono assicurati per incidenti e danni subiti o provocati nel corso dell’affidamento.

Detrazione d’imposta:
La legge 149/01, art. 38, comma 2 dichiara che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, purchè l’affidato risulti a carico secondo l’art. 12, DPR n. 917/86, tramite un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari:
I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri.

Iscrizione anagrafica del minore:
Negli affidamenti brevi, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica del minore.
Negli affidamenti a lungo termine l’iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi sociali e con i genitori biologici del minore, non decaduti dalla potestà.

Assistenza sanitaria:
Secondo la legge 149/01, art. 5, comma 1, l’affidatario in relazione con le autorità sanitarie esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

– Rimane valido il tesserino sanitario se il bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale. La famiglia può comunque richiedere la variazione del medico se lo ritiene necessario e valido.

– Se l’affidamento avvenga in una famiglia residente in altra ASL, al minore verrà rilasciato, sulla base della presentazione all’ASL della documentazione di affidamento, un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

Scuola:
L’affidatario in rapporto alle relazioni con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

– L’iscrizione al nido, alle scuole dell’obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore.
Gli affidatari devono presentare una dichiarazione che attesti l’affidamento. In alcune strutture educative per la prima infanzia è prevista la priorità per l’accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.
Gli affidatari partecipano all’elezione degli organi collegiali

Espatrio:
La richiesta per ottenere il documento valido per l’espatrio deve essere firmata dai genitori biologici dal tutore. Il Giudice Tutelare può autorizzare l’espatrio, in assenza del consenso dei genitori naturali.

– La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino. Può trattarsi di una procedura complessa e lunga, quindi è opportuno attivarsi con 1/2 mesi di anticipo.