Il divorzio

Il divorzio disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente) è l’istituto giuridico che consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.
– Scioglimento: se è stato contratto matrimonio con rito civile;-
– Cessazione: se è stato contratto matrimonio concordatario.
Il divorzio può seguire due percorsi alternativi:
– Divorzio congiunto:, quando esiste accordo tra i coniugi su tutte le condizioni. E’ questoil caso in cui il ricorso è presentato da entrambi;
– Divorzio giudiziale: il ricorso è presentato da un solo coniuge in quanto non esiste l’accordo tra i due.
Elementi per richiedere il divorzio:
– la mancanza di coabitazione tra marito e moglie
– il venir meno dell’affectio coniugalis, cioè della comunione morale e spirituale;

La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:
– questioni patrimoniali e assegnazione dell’abitazione familiare
– versamento assegno divorzile
– affidamento della prole

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono elencate nell’art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei  due coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, ovvero abbia compiuto reati contrari alla morale della famiglia.
La causa prevalente che porta al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale.

Il divorzio può essere richiesto:
– in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
– in caso di separazione di fatto; 

Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.
Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

– in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;

La donna perde il cognome del marito.

A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio, viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare, viene meno la comunione legale dei beni, cessa la destinazione del fondo patrimoniale.